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Estratto: “la ricorrente, pur denunciando apparentemente vizi di violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di rimettere in discussione la valutazione espressa dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza di circostanze di fatto (la messa in mobilità di undici dipendenti e il fitto di ramo d'azienda) che giustificavano l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, posta alla base dell'atto impositivo; - la ricorrente mira dunque, inammissibilmente, alla rivalutazione dei fatti”.

Estratto: “si evince chiaramente che la CTR ha esplicato, per ciascun elemento indiziario addotto nell'atto di accertamento e/o valorizzato dai primi Giudici, una argomentata adesione alle tesi esposte dall'appellante, sufficiente ad individuare il procedimento logico che ne ha determinato il convincimento”.

Estratto: “Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata «svolgimento del processo», non contiene alcun riferimento concreto: -alla natura, ai presupposti ed all'effettivo contenuto dell'avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso «veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l'anno 2005»; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio. Risulta quindi violato l'art. 36, comma 2, n. 2) e n. 3) del d.lgs. n. 546 del 1992”.

Estratto: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”.

Estratto: “soccorre esattamente in termini il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 214 del 2011 (cd. decreto "salva Italia"), non è consentita la rettifica, ai fini dell'applicazione dell'imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della norma citata, anche se a tale data la rettifica sia stata già effettuata ed impugnata con giudizio ancora in corso”.

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Estratto: “chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile”.

Estratto: “costituiscono principi generali in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quelli per cui: a) l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus”.

Estratto: “i motivi sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata non tiene affatto conto degli elementi forniti dalla ricorrente e non li considera in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato basato solo sull'antieconomicità che costituisce elemento grave e preciso che onera il contribuente a fornire giustificazioni; che nel caso in esame la sentenza impugnata ha considerato solo l'antieconomicità senza alcun riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente e senza una sua conseguente valutazione; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata”.