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Agevolazioni tributarie e baraccamenti di cantiere: la dislocazione dei beni tra cantieri edili non estingue il beneficio. Accolto il ricorso originario del contribuente.

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Estratto:  Con riguardo ai baraccamenti di cantiere, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso del tutto analogo, affermano il principio di diritto secondo cui «In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, secondo la quale il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", non si applica in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33532 del 17 dicembre 2019

FATTI DI CAUSA

 

M. Srl ricorre con tre motivi, ribaditi con memoria, per la cassazione della sentenza n.2944/04/14 del 21.03.2014 della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno che, in riforma della sentenza n. 56/8/12 della CTP di Salerno, ha accolto l'appello dell'Ufficio volto ad ottenere conferma dell'avviso di recupero del credito d'imposta, a norma dell'art.8 L.n.388 del 2000, per le annualità 2001-2006.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 cod.proc.civ., in relazione all'art. 8 I. n. 388/00.

Sostiene che il credito d'imposta le spettava in quanto i beni acquisiti (baraccamenti di cantiere) non erano stati destinati a strutture produttive diverse da quelle che avevano diritto all'agevolazione dato che i cantieri in cui erano stati dislocati i beni appartenevano alla società che aveva sede nelle aree territoriali soggette alle norme agevolatrici e pertanto era stato rispettato il presupposto soggettivo dell'agevolazione.

Il posizionatore per galleria era stato solo dato in locazione e non ceduto a terzi. I giudici dell'appello avrebbero pertanto riconosciuto, in entrambi i casi, una decadenza dal beneficio non prevista dall'art.8 comma 7 L. n.388 del 2000.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta nullità' della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art.132, comma 2, n.4 cod.proc.civ. data la motivazione della sentenza impugnata che era solo apparente e pertanto inesistente, non avendo il giudice dato conto dell'iter logico seguito con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione.

Con il terzo motivo lamenta l' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I giudici dell'appello non hanno preso in considerazione la documentazione prodotta dalla ricorrente, in specie la comunicazione della Provincia di Pisa dalla quale si evince che l'occupazione con il cantiere dei terreni siti nel Comune di Guardistallo era solo temporanea e destinata ad essere smantellata.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati solo per quanto riguarda i baraccamenti di cantiere; sono, invece, infondati con riguardo al credito derivante dall'acquisto del macchinario concesso in locazione finanziaria a terzi.

Con riguardo ai baraccamenti di cantiere, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso del tutto analogo, affermano il principio di diritto secondo cui « In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, secondo la quale il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", non si applica in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.

Ne consegue che la dislocazione dei beni nei cantieri edili, ove viene esercitata l'attività di impresa, non determina il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva dotata di autonomia gestionale. (Cass.n.15193 del 2016)» Tanto, peraltro, si configura nel caso di creazione di un autonomo ramo di azienda dotato di autonomia gestionale, che non ricorre nel caso in esame. Invero la finalità perseguita dalla norma è quella di incentivare la crescita economica di imprese localizzate in zone svantaggiate, per il che laddove la gestione dell'impresa, cui sono imputati i costi ed i ricavi, sia localizzata in zona svantaggiata sussistono i presupposti per l'agevolazione, ancorché i luoghi in cui viene data esecuzione agli appalti si trovino in diverso ambito territoriale. Sulla base dello stesso principio deve ritenersi che rientri nella disposizione antielusiva di cui all'art.8, comma 7, cit., la situazione del posizionatore per galleria, pacificamente ceduto a terzi in locazione.

Deve, infatti, ritenersi che soltanto la concessione a terzi, mediante contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, del diritto di utilizzare beni al fine dello svolgimento della medesima attività d'impresa, non determini la decadenza dall'agevolazione, in quanto non rientra, di per sè, in nessuna delle ipotesi previste dalla norma antielusiva - la cui ratio è quella di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione - contenuta nel predetto art. 8, comma 7, che prevede il recupero del credito, per quanto qui interessa, "se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione".

Ne consegue che il credito, per l'acquisto del predetto macchinario è fuori della disposizione agevolatrice ed il ricorso va respinto sul punto.  

Va, pertanto, accolto il ricorso originario con riguardo al solo credito di imposta derivante dall'acquisto dei baraccamenti di cantiere e di conseguenza la sentenza va cassata sul punto.

Nel resto il ricorso va rigettato.

Vanno compensate le spese dell'intero giudizio, per reciproca soccombenza.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente, limitatamente al credito d'imposta derivante dall'acquisto dei baraccamenti da cantiere.

Rigetta il ricorso nel resto. 

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2019

 

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