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Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate per i gestori di Bed & Breakfast: a cosa bisogna stare attenti. Esempi di casi in cui il B&B ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate

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Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate per i gestori di Bed & Breakfast: a cosa bisogna stare attenti. Esempi di casi in cui B&B ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate

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L’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate non di redo ha di mira le attività che operano nel settore turistico – ricettivo.

Tra queste, ad essere colpite dagli accertamenti fiscali, compaiono i Bed & Breakfast ovvero quelle attività ricettive a tipica conduzione familiare, create mettendo a disposizione degli ospiti tutte o alcune camere della propria abitazione, principale o secondaria.

Insieme ai vari servizi offerti di pulizia delle camere ed alloggio, il guest del Bed & breakfast mette a disposizione dei turisti anche la colazione che, secondo le normative e salvo che le leggi regionali stabiliscano diversamente, deve essere servita solo con prodotti preconfezionati e non autoprodotti.

Si tratta di strutture adibite a brevi soggiorni, non superiore ai 30 giorni, sempre che nella propria regione di residenza non sia ammesso un termine superiore, e svolti in maniera occasionale e saltuaria.

L’apertura di questo tipo di attività, inoltre, è pressoché immediata: basta recarsi nel proprio Comune di pertinenza e ritirare la modulistica necessaria per la Dichiarazione di Inizio Attività, c.d. SCIA. A ciò seguirà il rilascio di un’autorizzazione amministrativa. Varia poi da regione a regione la normativa relativa ai requisiti ed al disbrigo delle pratiche da fare per operare quale gestore di B&B.

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Quante tasse paga un Bed & Breakfast?

Aprire un B&B per molti ha rappresentato un modo per sfruttare le stanze inutilizzate della propria casa creando, praticamente senza alcun investimento ed a costo zero, un’attività remunerativa e quindi producendo reddito.

Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di attività svolte in maniera occasionale e non continuativa è ammesso svolgere questo tipo di attività senza l’apertura di P. Iva. In tali casi il proprietario dell’immobile svolge un altro lavoro e l’attività ricettiva ha carattere sporadico. Dal punto di vista fiscale i proventi acquisiti durante l’affitto delle camere vengono classificati come redditi diversi e sono calcolati al netto delle spese di gestione affrontare (per generi alimentari, pulizie, ecc.).

Nei casi più strutturati, invece, ove l’attività ricettiva assume le sembianze di una vera e propria attività imprenditoriale, ed il titolare svolge questa attività in maniera esclusiva, è necessario aprire la P.Iva e sopportare tutti gli adempimenti fiscali del caso. E’ quindi indispensabile l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’apertura di una posizione previdenziale e la tenuta della contabilità quale impresa vera e propria. L’impresa così creata può aderire al regime fiscale ordinario, con maggiori oneri, oppure al regime forfettario, più semplificato ed a tassazione agevolata.

E’ proprio dietro l’attività e la tenuta fiscale di un B&B che si concentrano i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Gli accertamenti potrebbero partire da un confronto tra i dati alla mano, le verifiche sul territorio e l’esame dei più famosi portali online di prenotazione, quali Booking.com, Trivago, app dedicate, ecc. Le verifiche sono mirate ad accertare eventuali irregolarità nella gestione e ad accertare il possesso dei requisiti che giustificano il trattamento tributario “agevolato” applicato a questo tipo di strutture ricettive oppure i presupposti per il pagamento dei tributi locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Tuttavia, dalle attività di verifica e dagli accertamenti non sempre emerge una posizione di irregolarità da parte del gestore del B&B. Non tutti i controlli riscontrano irregolarità.

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Vediamo infine 3 casi in cui il B&B ha vinto nel processo incardinato contro l’Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenza n. 26748 del 22 dicembre 2016

Questo contenzioso ha avuto origine dalla negazione del rimborso Iva nei confronti di una contribuente che aveva avviato un B&B all’interno di un immobile che aveva provveduto a ristrutturare per adibire a tale scopo. L’Agenzia delle Entrate aveva sospeso la procedura di rimborso in quanto la struttura era carente delle autorizzazioni amministrative né era destinata all’esercizio dell’attività ricettiva.

Avverso tale diniego la contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto le sue doglienze. Pronuncia poi confermata anche in secondo grado. L’Ufficio ha poi proposto ricorso in Cassazione che ha finito per dare nuovamente ragione all’affittacamere.

Ed infatti il Collegio ha ritenuto che l’iva relativa alle spese affrontate dalla contribuente per ristrutturare l’immobile poi adibito, seppur in maniera limitata, ad attività di bed & breakfast, è detraibile a condizione che sin dall’inizio dei lavori fosse intenzione della proprietaria adibire l’immobile all’esercizio di un’attività di impresa.

Neppure l’accatastamento della casa tra gli immobili ad uso abitativo esclude la detraibilità dell’iva per le spese sostenute durante i lavori di ristrutturazione sempre che, sin dall’inizio dei lavori, il proprietario avesse in mente di adibire parte della sua abitazione a struttura ricettiva di bed & Breakfast.

Comm. Trib. Prov. Ferrara, Sentenza n. 18 del 04 febbraio 2010

In questa pronuncia la Commissione Provinciale di Ferrara ha chiarito alcuni aspetti relativi all’occasionalità dell’attività ricettiva di B&B e quindi al ricorso del conseguente regime impositivo agevolato.

I giudici, infatti, hanno ritenuto che l’esercizio dell’attività di bed and breakfast all’interno della propria abitazione principale e con lo svolgimento dei servizi di alloggio, pulizie ecc. da parte dei componenti della famiglia, non può essere considerata attività professionale vera e propria. Ciò comporta, conseguentemente, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, indipendentemente dalla durata nel tempo dell’esercizio dell’attività ricettiva.

Comm. Trib. Prov. Napoli, Sentenza n. 2241 del 02 febbraio 2017

Questo caso ha avuto origine dall'avviso di accertamento notificato ad un contribuente relativamente al pagamento del tributo locale sui rifiuti urbani per il quale, una parte era stata determinata calcolando la superficie adibita a struttura ricettiva e quindi applicando la tariffa per Alberghi, pensioni e residence, la restante parte applicando la tariffa relativa alle civili abitazioni.

A seguito del ricorso/reclamo da parte del contribuente la Commissione Provinale partenopea ha ritenuto che l’esercizio di un’attività ricettiva di B&B all’interno di un’immobile adibito a civile abitazione non ne modifica la sua destinazione d’uso, che rimane immutata.

Ecco allora che il Comune non può applicare due diversi regimi tributari facendo riferimento ad un criterio puramente empirico com’è quello del frazionamento virtuale dei metri quadrati dell’immobile, attribuendo una parte alla tariffa per civile abitazione e la restante all’esercizio di attività alberghiere, e dunque di impresa.

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