Estratto: “individuato quali erano i difetti dell'invito al pagamento tali da renderlo non autonomamente impugnabile; in particolare, il giudice del rinvio ha rilevato la mancanza di 1) indicazione della quantità della merce introdotta illecitamente in Italia, 2) indicazione dell'ammontare dei diritti dovuti in relazione a ciascun quantitativo di merce, 3) specificazione dei termini e dell'organo giurisdizionale al quale avanzare contestazioni rispetto all'atto”.