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Estratto: “ci si duole dell'omessa valutazione ed attento esame delle prove documentali che, a dire del contribuente, avrebbero dimostrato l'oggettiva esistenza delle operazioni, tra le quali le lettere di vettura internazionali (CMR) inerenti la consegna delle vetture dal fornitore estero non direttamente al contribuente ma alle due società intermediarie. Di conseguenza, il ricorrente sindaca anche l'aspetto relativo alla decisione della CTR circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al contribuente. 3.1. La doglianza, ammissibile nei termini di cui innanzi, è fondata non essendosi la CTR confrontata con la detta documentazione ed avendo anzi posto a base della decisione proprio la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente”.