Estratto: “essendosi pacificamente trattato - a fronte del mancato superamento da parte della Amministrazione dei dubbi circa la non corrispondenza del valore dichiarato in dogana a quello del prezzo pagato o da pagare - di una successiva rideterminazione da parte dell'Amministrazione del valore in dogana della merce importata elevando il valore unitario dichiarato di euro 0,50 a euro 1,75 - mediante il ricorso al valore medio di merce similare risultante dalla banca dati MERCE - l'Agenzia ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario (ossia quello fondato in base all'art. 30 sul valore di transazione di merci identiche ...) rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza allegare le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale”.