Estratto: “l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate che la CTR non avrebbe esaminato il thema decidendum, consistente nella verifica della reale esistenza di un rapporto negoziale effettivo, in presenza di "sospette triangolazioni", a prescindere dalla "materiale" esistenza delle operazioni contestate non tiene conto che la ripartizione dell'onere della prova imponeva comunque alla pubblica amministrazione di dimostrare che il "rapporto negoziale effettivo" e le "sospette triangolazioni" si erano tradotte in operazioni "oggettivamente" inesistenti”.