Estratto: “il canone pattuito (…) era in linea con i valori di mercato, come desumibile da tre contratti d'affitto di complessi aziendali, svolgenti, nel medesimo territorio, attività di albergo e ristorazione, aventi caratteristiche simili a quello in esame (…). Tale aspetto è senz'altro rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva in materia di società non operative; al riguardo è utile ricordare che la Corte (Cass. 12/02/2019, n. 4019) ha stabilito che: «In tema di società di comodo, "l'impossibilità" per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della I. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - la cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato.» (conf.: Cass. 16204/2018; 5080/2017). Nella fattispecie concreta, la sentenza impugnata si è espressa in termini apertamente antitetici rispetto al ricordato principio di diritto, laddove essa ha anapoditticamente dichiarato che l'eventuale allineamento (…) ai «prezzi medi di mercato», non era un elemento idoneo, da solo, a dimostrare l'esistenza di situazioni oggettivi che avrebbero reso impossibile il superamento del test di operatività”.