Estratto: “in assenza del deposito di atti a riprova della interruzione dei termini, è prescritta per decorso del termine quinquennale di legge (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 22305 del 13.9.2018 secondo cui alla Tarsu si applica il termine breve di prescrizione «che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche”.