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SCOSTAMENTI DEGLI STUDI DI SETTORE: I GIUDICI NON HANNO TENUTO CONTO DELLA “ZONA PARTICOLARMENTE DEGRADATA” DOVE  IL CONTRIBUENTE HA L'ATTIVITÀ. ACCOLTO IL RICORSO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO PLURIMI ASPETTI

Estratto: “Di tali principi non fa corretta applicazione la sentenza impugnata, che, erroneamente applicando le regole di riparto dell'onere della prova, non tiene conto che, in primis, incombe all'Ufficio l'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, poi, soltanto facendo carico al contribuente l'onere dì provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, le circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale cui fanno riferimento i parametri o gli studi di settore”.