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Estratto: “con riguardo al lavoro altrui impiegato nell'esercizio dell'attività di medico convenzionato con il SSN, a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (Cass., 06/10/2016, n. 20088, 03/10/2019, n. 24702); a proposito dell'utilizzo di prestazioni infermieristiche, si è altresì escluso che rilevi, quale elemento costitutivo del requisito dell'autonoma organizzazione, il ricorso a un cosiddetto "assistente di sedia", ossia un infermiere generico assunto part-time, che percepisca una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive nell'ambito medico (Cass., 17/05/2018, n. 12084); questa Corte ha infine affermato che non integra il requisito dell'autonoma organizzazione l'impiego di una segretaria o di un segretario”.

Estratto: “Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene l'esposizione delle ragioni per cui è stata ritenuta l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo i giudici di merito rilevato che la locazione di uno studio, l'utilizzazione di beni strumentali minimi e la presenza di una segretaria a tempo parziale non integrano l'esercizio di una attività autonomamente organizzata richiesto dall'art.3 del d.lgs. 446 del 1997 per l'assoggettamento all'Irap. La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.