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Estratto: “motivo è inammissibile, (a) non confrontandosi esso con la ratio decidendi della gravata decisione, ove non si discute affatto delle tematiche in questione, e (b) non risultando, in ogni caso, che esso affronti questioni già sollevate dall'Ufficio nel corso del giudizio di merito (cfr., in proposito, Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02); che, in conseguenza di quanto precede, il ricorso va rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate”.

Estratto: “La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa in passato in questi termini, ricordando specificamente come in tema di contenzioso tributario l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 precitato, il cui esercizio peraltro non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'amministrazione finanziaria quale attrice in senso sostanziale”.