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Estratto: “il principio dello slittamento al primo giorno non festivo successivo ha trovato ulteriore sedimentazione, proprio in ambito tributario, in ragione dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.l. n. 70 del 2011 (decreto "sviluppo"), norma che, per quanto soppravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, rappresenta l'approdo confermativo della dimensione di sistema della descritta regola della proroga, che permea ciascun adempimento connesso all'obbligazione tributaria. - In definitiva, la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. (v. Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007)”.

Estratto: “Affermando il cumulo di sanzione e "indennità di mora", il ritardo di pagamento delle accise, al di là del nomen iuris dei vari sovrapprezzi imposti al contribuente, comporterebbe un onere maggiore rispetto al ritardo di pagamento di altre imposte senza ragioni per giustificare tale diversità. Vi sarebbe, quindi, un serio dubbio sul rispetto di condizioni di uguaglianza e proporzionalità”.