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TASSAZIONE A SOCIETA' ITALIANA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE  TELEVISIVA  SVOLTE DA PARTE DI UN  EX CALCIATORE RESIDENTE NEL REGNO UNITO SENZA SEDE FISSA IN ITALIA.  ANNULLATO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ASSENZA DI OBBLIGO D RITENUTE FISCALI IN MANCANZA DI SEDE FISSA DEL COLLABORATORE (ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Convenzione Italia-Regno Unito).

Estratto: “le tesi dell'Agenzia sono infondate ed illegittime, in riferimento al preciso disposto ex art. 14 della Convenzione Italia- Regno Unito, considerando che la presenza del signor X presso gli studi della società XX, è limitata nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività collaborativa concordata con la società medesima, presso cui lo stesso non ha una base fissa, nè si avvale della struttura della società, di un ufficio, di personale, di linee telefoniche dedicate o d'altro, stante la mera presenza in date concordate tra le due parti. Inoltre sussiste una clausola di esclusiva, stabilita nel contratto di collaborazione, in base alla quale il signore può ricevere clienti, nè rilasciare interviste ad altri operatori televisivi, per cui non sussiste alcuna autonomia nello svolgimento dell'attività presso la società. Quanto testè esposto dimostra palesemente la carenza di una base fissa, presso la società, nello Stato Italiano”.