Estratto: “presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall'Unione Europea, il diritto del contribuente all'esenzione dall'imposta sussiste anche qualora l'esportazione risulti illecita e "a fortiori" formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralità fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri (e proprio in applicazione di tale principio, si è riconosciuto il diritto all'esenzione da IVA in presenza di una cessione ' all'esportazione effettuata nella Repubblica di San Marino”.