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Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, 

Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015