Massima: “Il reato di omesso versamento delle ritenute, prima delle modifiche in vigore dal 22 ottobre 2015, non può essere provato soltanto con la dichiarazione del sostituto di imposta, essendo necessarie le certificazioni rilasciate ai percipienti. Prima del 2015, l'accusa per provare la colpevolezza del reato di omesso versamento delle ritenute, previsto dall'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000, si basava esclusivamente sui dati "autodichiarati" dal contribuente nel 770, ritenendo soddisfatto l'onere probatorio con la mera allegazione del modello all'interno del quale sono elencate le ritenute. Successivamente, il reato è stato collegato all'omesso versamento non delle ritenute indicate nel 770, ma di quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e quindi la prova dell'illecito veniva rappresentata dalle certificazioni e non dalla dichiarazione. Il Decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato questa fattispecie penale, facendo dipendere il nuovo delitto dalle omissioni risultanti anche dalla dichiarazione, non essendo più necessaria la prova delle certificazioni ai sostituiti”.