Estratto: “chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile”.