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Estratto: “la motivazione del giudice di appello, pur avendo colto la ratio dell'indennità da perdita dell'avviamento, ne stravolge la natura, laddove afferma che tale indennità ha natura corrispettiva e, quindi, sarebbe parte del contenuto sinallagmatico del negozio per il fatto che l'indennità va, da un lato, a controbilanciare l'obbligazione di facere di restituzione dell'immobile in capo al conduttore e, dall'altro, va a remunerare l'incremento di valore acquisito dall'immobile. La pronuncia stravolge il significato dell'indennità, sia perché non coglie l'aspetto causale della prestazione indennitaria, che si colloca «a valle» dello scioglimento del contratto (quando il vincolo negoziale non è più esistente), sia perché non individua la funzione tipica dell'indennità, che non è quella di remunerare una prestazione di facere (caratteristica o meno) del conduttore (come vorrebbe la Corte di merito in relazione all'obbligazione di restituzione dell'immobile), ma è quella di compensare le esternalità positive acquisite dal locatore in favore del conduttore. E' proprio questo arricchimento del locatore - e il conseguente impoverimento del conduttore scaturente dalla cessazione del contratto - che è fonte della corresponsione dell'indennità, la quale, lungi dall'essere legata al sinallagma contrattuale, da un lato trova fonte nella legge, dall'altro si colloca al di fuori del nesso sinallagmatico tra prestazione caratteristica del contratto (messa a disposizione dei locali) e corrispettivo (canone), costituendo condizione dell'azione esecutiva di rilascio.”

Estratto: “gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione”.