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Estratto: “le considerazioni espresse dal giudice del gravame non sono corrette, in quanto le stesse postulano che il ricorso per revocazione ordinaria sarebbe svincolato dal rispetto di termini di decadenza. In realtà, la previsione contenuta nell'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, ha unicamente la finalità di stabilire in quali casi è consentita la proposizione del ricorso per revocazione, ma non ha la funzione di definire i termini di decadenza ai fini della tempestiva proposizione, profilo disciplinato, piuttosto, dall'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario in forza del richiamo di cui all'art. 49, del decreto legislativo n. 546/1992. In particolare, l'art. 327, cod. proc. civ, prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che la revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che non sussistano i presupposti contemplati dal successivo comma secondo”.