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Estratto: “la CTR ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi testè indicati poichè ha ritenuto, con giudizio in fatto che può essere sindacato solamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che l'accertamento dell'amministrazione non era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti che rivelassero l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti”.

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in caso di fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente può legittimamente dedurre i costi sostenuti, anche nell’ipotesi in cui fosse stato consapevole della falsità soggettiva.

Estratto: “l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.