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Estratto: “il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario”.

Estratto: a mente dell'art. 7 L.212/2000 nonché del rimando ivi sancito all'art. 3 L.241/1990, gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione amministrativa. Orbene, l'Ufficio stesso, nella propria memoria integrativa, riconosce come il provvedimento di sospensione recasse presupposti normativi errati. All'accertamento dell'erroneità dei presupposti normativi indicati nell'atto impugnato dalla contribuente deve necessariamente conseguire la conferma dell'illegittimità dello stesso”.