Estratto: “il motivo investe la mancata considerazione di fatti, individuati nei rapporti esistenti tra le due società e nell'antieconomicità dell'operazione, che non appaiono tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, e da rendere la ratio decidendi priva di base”.