Estratto: “(...) si evince che la società non è incorsa in alcun errore al momento della dichiarazione fiscale, ma ha semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. Piuttosto, è l'Agenzia che intende equiparare la rettifica dell'imposta, nel caso di specie, alla correzione di un errore dichiarativo, per poi richiamare la nuova formulazione della disposizione sulle dichiarazioni integrative/correttive (art. 2, co. 8 e 8 bis, D P R. n. 322/1998), introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha esteso la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale sino alla scadenza del termine per l'accertamento, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione emendativa degli interessi sul tributo da rimborsare”.