Estratto: “il giudice di secondo grado non ha dedicato alcun passaggio motivazionale ai fatti dedotti dal XXX con l'appello - specificamente circa l'utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente bancario per le occorrenze della vita quotidiana, la contestata natura fittizia dell'intestazione del conto alla propria moglie o, quantomeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni, difettando la relativa prova - così non consentendo di ripercorrere l'iter logico-giuridico in base al quale (implicitamente) è stata negata valenza decisiva ai fatti predetti, astrattamente dotati, al contrario, del detto requisito. Non senza dire che la motivazione in discorso, anche e ben al di là degli stessi specifici motivi addotti dall'odierno ricorrente, appare davvero incomprensibile. 4.1 — In definitiva, il ricorso è accolto.”