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Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.