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Estratto: “la Commissione regionale, nell'escludere l'applicabilità della menzionata disposizione a causa della mancanza di una valida notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, dunque, per assenza di un accertamento definitivo sulla sussistenza della pretesa erariale, ha fatto corretta applicazione dei (...) principi di diritto, evidenziando il difetto del presupposto rappresentato dalla previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati a carico della società”.

Estratto: “Nell'inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa”.

Estratto: “in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo doveva ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso dall'ente ormai non più esistente, che non poteva qualificarsi neppure come successore dell'ente”.