Estratto: “I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata "XXX" e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare - secondo la nomenclatura combinata approvata con il Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio - come libro educativo anziché quale album fotografico”.