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Estratto: “Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale di O., sono stati restituiti con la scritta "seguimi" e che l'Agenzia ha quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario. L'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che «c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.

Estratto: “nella vicenda in esame il fatto storico è costituito dall'esistenza del potere di gestione del consiglio di amministrazione della società da parte del contribuente e dei relativi poteri che ne derivavano rispetto alla fornitura di dati erronei poi confluiti nelle dichiarazioni doganali; - tale fatto, peraltro, è stato espressamente considerato dalla CTR che sul punto ha motivato che l'Ufficio «non ha fornito alcuna prova che dia atto che il sig. R. abbia trasmesso i dati poi risultati sbagliati o che avrebbe dovuto sapere della loro erroneità, posto che nell'ambito societario non è compito del rappresentante legale fornire i dati per la compilazione delle dichiarazioni in dogana”.