Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “Quando è in discussione, come nel caso di specie, la valutazione delle "possibilità economiche familiari" del contribuente è, tuttavia, proprio e soltanto il titolare della pretesa tributaria l'unico soggetto legittimato a contraddire la difesa avversaria, eccependo e fornendo la prova di un tenore di vita in concreto superiore - alle disponibilità offerte dai redditi legalmente dichiarati, tale da giustificare l'impiego a tal fine anche dei proventi illeciti”.

Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

Estratto: “E' stato, altresì, precisato che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”.

Estratto: “per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del trust. Anche in tal caso (così Cass.n. 25478/15 cit.) la mancanza di un effetto traslativo 'reale' - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento 'simulato' o 'fittizio' o 'non voluto', ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi”.