Massima: “Deve essere riformata la sentenza di 1° Grado che si sia limitata a condividere le argomentazioni dell'Ufficio senza spiegare i motivi di tale adesione e non indichi il percorso logico-giuridico seguito per avvalorare le affermazioni dell'Ufficio. Non risulta provata la frode carosello e la insussistenza delle operazioni intervenute ove le partite iva degli operatori intracomunitari siano state identificate con il sistema VIES”.