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Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.