Estratto: “Il motivo è fondato nei termini che seguono. La commissione tributaria regionale non si è pronunciata sul motivo d'appello della duplicazione del maggiore reddito presunto derivante dal concorrente computo, da parte dell'ufficio accertatore, dei prelevamenti dai conti del contribuente e dei versamenti, dei medesimi importi, su quelli della sua convivente”.
Estratto: “incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale”.