Estratto: “non v'è dubbio che l'impugnazione del ruolo sia pienamente ammissibile e che i secondi giudici siano incorsi nell'errore e nell'omissione censurati, laddove hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella (v. sentenza pag. 2-3-: "ruolo e cartella costituiscono un unico atto impugnabile non separabili...")”.
Estratto: “La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.Ig. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame". Come chiarito, infatti, nella pronuncia 05/10/2012 n.17010 "La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art, 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile (...)”.