Estratto: “La lettura del provvedimento evidenzia, senza possibilità di equivoco, che l'insussistenza della nullità della dichiarazione presentata dal liquidatore della fallita, già accertata dalla sentenza della CTR in quella sede impugnata, e la conseguente carenza del presupposto del potere accertativo induttivo di cui al citato art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono state confermate da questa Corte, sia pur previa correzione della relativa motivazione, e pertanto esulavano dall'oggetto del giudizio di rinvio ed erano passate in giudicato tra le parti”.