Estratto: “l'importatore, in caso di vendite successive precedenti all'importazione definitiva, può, a sua scelta, dichiarare, quale valore in dogana, quello relativo ad una precedente vendita purché quest'ultima sia già finalizzata all'importazione sul territorio unionale”.
Estratto: “l'accertamento negativo della violazione, avvenuto con sentenza passata in giudicato, esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l'accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità). 4.11. Il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva, può essere infatti dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità”.