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MassimaAi fini dell'imposta di registro, le sentenze di accertamento del credito, a seguito di opposizione all'ammissione allo stato passivo fallimentare, sono equiparabili alle sentenze di condanna. Conseguentemente è applicabile anche in tali casi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: è dunque illegittima la tassazione con imposta proporzionale sulla sentenza che ha ad oggetto crediti soggetti ad IVA. La decisione del giudice di merito è dunque censurabile quando esclude la rilevanza della natura del credito ammesso al passivo del Fallimento e quindi non prende in considerazione la sentenza n. 177/2017, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Tariffa allegata - Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c) - del D.P.R. n. 131 / 1986 nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento”.