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Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.