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Estratto: “non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente 'sborsato', nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia; è (necessario e) sufficiente, invece, che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale”.