Estratto: “laddove venga in rilievo l'utilizzo di oli lubrificanti nella produzione di colle adesive, denaturati secondo le formule indicate nel primo comma dell'art. 7, l'attività gode dell'esenzione di imposta prevista dall'art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, e che la comunicazione che è tenuta ad effettuare all'UTF o alla dogana competenti non ha valore costitutivo per l'accesso al regime di esenzione di imposta. Ad opposta conclusione deve pervenirsi qualora la produzione di colle adesive avviene mediante utilizzo di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse”.
La CTR della Lombardia, con la pronuncia in esame, ha annullato gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un rilievo con cui si contestava l'oggettiva inesistenza delle operazioni indicate in fattura, in quanto emessi tardivamente (successivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 43 n. 600 del 1973).
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate la stessa sarebbe stato ancora in tempo, in quanto, avendo ella presentato la denuncia penale, i termini dovevano intendersi raddoppiati.
Di contrario avviso la CTR della Lombardia, che ha annullato gli avvisi dato che con la L. 208/2015 lo stesso Legislatore ha specificato che, ai fini del raddoppio dei termini per l'emissione dell'avviso, la stessa denuncia deve essere tempestiva, deve cioè rispettare i termini decadenziali ordinari.
Massima: “L'art. 1, commi 130, 131 e 132, legge 208/2015 ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011 non è vincolante sia perché di rigetto sia perché intervenuta prima delle evoluzioni normative sopra citate. Ne discende che, ai fini della legittima applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, la presentazione della denuncia debba avvenire entro i termini decadenziali ordinari dell'accertamento stesso. Una diversa e contraria conclusione comporterebbe la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e dell'art. 24 della Costituzione, sottoponendo il contribuente ad un procedimento sanzionatorio attivabile "sine die" (Contra Cass. n. 16728/2016)”.
Massima: "In tema di accertamento, gli avvisi, che in motivazione contengono solo il riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all'articolo 31 del d.l. n. 223/2006, ma non alla effettiva denuncia trasmessa, sono nulli".