Massima: “La ricognizione di debito, non essendo un atto avente ad oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, tanto più se l'operazione sottostante, cui si riferisce, sia stata già soggetta a Iva; in tal caso l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sarebbe preclusa per il principio di alternatività Iva/Registro (Conf. Cass. n. 481/2018)”.