Estratto: “la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che "l'ampia documentazione fotografica presentata dall'Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte", senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, né alcun motivo per cui la "verifica" eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza. (...) Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle "caratteristiche" la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell'art. 8 del D.M. Lavori Pubblici del 2.8.1969, di considerare "di lusso" o meno l'immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382)”.