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Estratto: “(...) in deroga al principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti il conferimento nell'azienda ceduta anche dei crediti dell'azienda ceduta, compreso il credito dell'IVA pagata in eccedenza (Cass., 1° agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è consentito alle parti pattuire che vengano esclusi dal perimetro dell'universalità dei beni dell'azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell'azienda, purché i beni già facenti parte dell'azienda ceduta ed esclusi dal conferimento non intacchino la finalità produttiva della stessa”.

Massima: “Il conferimento in trust di un patrimonio immobiliare, allo scopo di destinare il ricavato della eventuale vendita di beni alla soddisfazione dei creditori, con la previsione del ritrasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non va assoggettato all'imposta di donazione proporzionale. Infatti, per l'imposta di donazione, sono rilevanti i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Nel caso di specie, si tratta di determinare la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust in cui era stato segregato il patrimonio immobiliare dei disponenti al fine di destinare il ricavato della eventuale vendita alla soddisfazione dei creditori della società in cui essi erano fideiussori”.