Estratto: “in presenza di operazioni non fittizie ma reali, la CTR ha utilizzato argomentazioni in parte generiche e in parte apodittiche per ritenere sussistenti i caratteri dell'operazione abusiva, senza approfondirne le caratteristiche alla luce dei principi in materia enunciati dal giudice Europeo prima, e dal giudice della Legittimità poi e quindi omettendo l'esame di fatti controversi la cui corretta disamina avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni”.