Estratto: “Tale omissione riveste un carattere evidentemente decisivo, atteso che la verifica della rilevanza fiscale deve essere ovviamente compiuta in relazione alle singole e diverse componenti negative di natura straordinaria portate in deduzione. Ciò avendo riguardo sia al loro collegamento causale (o, più esattamente, al collegamento causale dell'operazione che le ha generate) con l'esercizio dell'attività di impresa - e, perciò, con le esigenze della stessa - sia al principio dell'irrilevanza fiscale dei componenti negativi relativi ad attività che non concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile (Cass., 08/04/2019, n. 9784, 07/06/2017, n. 14137, 15/03/2017, n. 6721, 30/12/2014, n. 27482)”.