Estratto: “sussistevano i presupposti di applicazione della disposizione derogatoria alla regola generale, che consente all'importatore di munirsi di certificato sostitutivo, poiché quello esibito al momento dell'importazione era stato rifiutato per un motivo, consistente nella diversità del timbro apposto rispetto a quello comunicato in via ufficiale”.
Estratto: “la procedura della c.d. "dichiarazione incompleta" ex art. 76 C.D.C. con pagamento del dazio ridotto all'atto dell'importazione, rimane una facoltà del dichiarante che non esclude l'esperibilità della procedura di revisione ex art. 78 C.D.C. qualora si ravvisino- come nella specie- delle incompletezze relative agli elementi posti alla base della dichiarazione”.