Estratto: “Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale i contribuenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c., là dove il giudice d'appello, benché abbia dato atto della non immediata escutibilità dei soci, ha comunque escluso che la violazione del beneficium excussionis si riverberi sull'illegittimità delle cartelle, perché il beneficium va opposto in sede esecutiva. 2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (con sentenza 27 febbraio 2017, n. 4959) che, in tema di riscossione delle imposte, in caso di ricorso al procedimento mediante ruolo, legittimamente il contribuente fa valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento”.