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Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.