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Estratto: «la nozione di "beni strumentali" va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati "strumentali" ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente commerciale e dallo stesso locati a terzi».

Estratto: “la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi (…) con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (…) avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi”.