Estratto: “La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché, compiuti i necessari accertamenti di fatto: a) individui l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso introduttivo dei contribuente e, di conseguenza, la cartella di pagamento che di quest'ultima è l'atto presupposto; b) accerti se la predetta cartella di pagamento individuata sia stata preventivamente e ritualmente notificata al contribuente, traendone le conseguenze in ordine all'ammissibilità del ricorso del contribuente avverso la successiva intimazione; c) ove ritenga ammissibile il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata, esamini e decida le ulteriori questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello cassata”.
Estratto: “individuato quali erano i difetti dell'invito al pagamento tali da renderlo non autonomamente impugnabile; in particolare, il giudice del rinvio ha rilevato la mancanza di 1) indicazione della quantità della merce introdotta illecitamente in Italia, 2) indicazione dell'ammontare dei diritti dovuti in relazione a ciascun quantitativo di merce, 3) specificazione dei termini e dell'organo giurisdizionale al quale avanzare contestazioni rispetto all'atto”.